Una Tantum Arretrato - Modalità di corresponsione
Gentili colleghi,
in questi giorni molti di voi hanno fatto richiesta di chiarimenti sulle modalità di corresponsione dell’una tantum. Con la collaborazione della Segreteria Provinciale della FIM CISL è stato possibile acquisire maggiori elementi di informazione e di configurazione normativa, che sono stati poi oggetto di interlocuzione con l’Ufficio del Personale della Svimservice.
Ometto la descrizione di tutti i passaggi effettuati e vi comunico direttamente i risultati:
· l’una tantum di 160 Euro sarà corrisposta a tutti i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006, inclusi i lavoratori confluiti in Svimservice dalla Ruhl
· viene corrisposta in uno con la busta paga di Febbraio 2006
· l’una tantum è riportata in busta paga con una apposita voce ed è assoggettata ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con le altre retribuzione del mese di Febbraio: in altre parole dal punto di vista pensionistico comportano effetti come importi corrisposti per Febbraio 2006
· l’una tantum è soggetta a tassazione IRPEF separata: quindi questi importi non si cumulano con i redditi 2006 evitando così effetti negativi per i potenziali passaggi alle aliquote più alte; peraltro la tassazione separata evita che gli importi abbiano effetti sulle deduzioni e detrazioni per la no tax area e la family area
· l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR
· l’una tantum è ragguagliata a quote mensili di Euro 13,33 per ciascun mese intero per il quale è stata corrisposta la retribuzione nel 2005; quindi per coloro che hanno iniziato il loro rapporto di lavoro nel corso del 2005 la corresponsione sarà calcolata moltiplicando 13,33 Euro per il numero di mesi interi lavorati (periodi strettamente superiori a 15 giorni equivalgono a 1 mese)
· l’una tantum non spetta per i mesi di assenza facoltativa post-partum e in generale per le sospensioni senza diritto alla retribuzione
· l’una tantum spetta per i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale
· l’una tantum spetta anche ai lavoratori part-time ed ai lavoratori interinali.
Resto a disposizione per qualunque chiarimento.
Il delegato FIM CISL
Francesco S. Di Ridolfo
Bari, 3 marzo 2006
FIM CISL
Il sindacato che contratta.
ISCRIVITI
in questi giorni molti di voi hanno fatto richiesta di chiarimenti sulle modalità di corresponsione dell’una tantum. Con la collaborazione della Segreteria Provinciale della FIM CISL è stato possibile acquisire maggiori elementi di informazione e di configurazione normativa, che sono stati poi oggetto di interlocuzione con l’Ufficio del Personale della Svimservice.
Ometto la descrizione di tutti i passaggi effettuati e vi comunico direttamente i risultati:
· l’una tantum di 160 Euro sarà corrisposta a tutti i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006, inclusi i lavoratori confluiti in Svimservice dalla Ruhl
· viene corrisposta in uno con la busta paga di Febbraio 2006
· l’una tantum è riportata in busta paga con una apposita voce ed è assoggettata ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con le altre retribuzione del mese di Febbraio: in altre parole dal punto di vista pensionistico comportano effetti come importi corrisposti per Febbraio 2006
· l’una tantum è soggetta a tassazione IRPEF separata: quindi questi importi non si cumulano con i redditi 2006 evitando così effetti negativi per i potenziali passaggi alle aliquote più alte; peraltro la tassazione separata evita che gli importi abbiano effetti sulle deduzioni e detrazioni per la no tax area e la family area
· l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR
· l’una tantum è ragguagliata a quote mensili di Euro 13,33 per ciascun mese intero per il quale è stata corrisposta la retribuzione nel 2005; quindi per coloro che hanno iniziato il loro rapporto di lavoro nel corso del 2005 la corresponsione sarà calcolata moltiplicando 13,33 Euro per il numero di mesi interi lavorati (periodi strettamente superiori a 15 giorni equivalgono a 1 mese)
· l’una tantum non spetta per i mesi di assenza facoltativa post-partum e in generale per le sospensioni senza diritto alla retribuzione
· l’una tantum spetta per i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale
· l’una tantum spetta anche ai lavoratori part-time ed ai lavoratori interinali.
Resto a disposizione per qualunque chiarimento.
Il delegato FIM CISL
Francesco S. Di Ridolfo
Bari, 3 marzo 2006
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